Gli strumenti di finanziamento per lo sport Testo unico in materia di sport Regione Lazio

La Legge regionale 20 Giugno 2002, n. 15 “Testo unico in materia di sport“ prevede specifici strumenti d’intervento sia per quanto riguarda l’impiantistica sportiva e le attrezzature sportive sia per quanto riguarda le attività di sensibilizzazione e informazione sul territorio per specifiche fasce di utenza.
Il sostegno per gli interventi strutturali è rivolto esclusivamente agli enti locali. Per gli Operatori privati è accessibile il Credito sportivo. Le richieste devono essere presentate entro il 31 ottobre di ciascun anno. Più in particolare rientrano tra i beneficiari gli enti locali sia singoli che associati. Tra le spese ammissibili rientrano: a) l’adeguamento degli impianti esistenti alla vigente normativa in materia di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche; b) il recupero funzionale e la straordinaria manutenzione degli impianti sportivi esistenti per migliorarne l’uso e l’organizzazione sul piano tecnico-funzionale ed economico; c) l’ampliamento d’impianti sportivi o la realizzazione di nuovi impianti, soprattutto nelle aree carenti. E’ attribuita priorità alle richieste relative ad attrezzature con destinazione specifica da parte di categorie con ridotta capacità psico-motoria. La misura massima del contributo a fondo perduto può coprire fino all’80% della spesa ritenuta ammissibile, fermo restando che la Regione non potrà erogare un importo superiore a 500.000,00 euro rispetto all’intero importo del progetto indicato nella richiesta di contributo. Sono ammissibili anche le spese di gestione relative all’ utilizzo degli impianti sportivi.
Per l’attrezzistica sportiva i cui beneficiari sono gli enti locali,gli istituti scolastici, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e le società o le associazioni sportive a carattere dilettantistico ad essi affiliate, la misura massima del contributo a fondo perduto può coprire fino all’80% della spesa ammissibile nel caso di Enti locali, e fino al 70% negli altri casi. L’erogazione del contributo avviene successivamente all’installazione delle attrezzature e a seguito della presentazione del consuntivo debitamente corredato dei giustificativi di spesa.
La promozione delle attività sportive e per lo svolgimento dell’attività ordinaria e sostegno agli anziani e disabili. Sono beneficiari gli enti locali, gli istituti scolastici, le federazioni sportive, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e le società od associazioni sportive a carattere dilettantistico ad essi affiliate,
Le attività previste riguardano in particolare:
a) Realizzazione d’iniziative e manifestazioni sportive dirette a promuovere la pratica sportiva e la conoscenza delle varie discipline. E’ concesso, altresì, un contributo agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni nonché alle società ed alle associazioni sportive a carattere dilettantistico ad essi affiliate, per sostenere l’attività ordinaria svolta dagli stessi per l’esercizio della pratica sportiva, con particolare riferimento a quella rivolta ai minori e ai disabili. Contributi: fino al 70% delle spese ammissibili. Vale la cumulabili con altri finanziamenti pubblici, diversi da quelli del soggetto beneficiario, soltanto per la somma necessaria a raggiungere la percentuale indicata e comunque non oltre il deficit complessivo
b) Famiglie in condizioni di disagio economico. Si prevedono dei “buoni”, denominati buoni sport, finalizzati alla copertura totale o parziale delle spese effettivamente sostenute dalle stesse per consentire ai figli minori e agli anziani a carico di praticare l’attività sportiva. I buoni sport possono essere spesi presso strutture presenti sul territorio regionale gestite da soggetti pubblici e/o privati.
c) Disabili. Spese ammissibili: a) spese di trasporto e di sostegno relative all’attività sportiva di atleti portatori di handicap; b) spese per l’acquisto di speciali attrezzature necessarie per l’esercizio delle attività sportive; c) spese per la formazione e la collaborazione di istruttori specializzati; d) manifestazioni sportive che abbiano per scopo l’abilitazione, il miglioramento delle condizioni e la piena integrazione nella società delle persone diversamente abili con deficit mentale, fisico e sensoriale; e) attività di studio, ricerca e sperimentazione, con particolare riferimento all’individuazione di tecnologie avanzate; f) altre iniziative, quali mostre, convegni e seminari di rilevanza regionale e nazionale. Contributi fino al 70% della spesa ammissibile. Sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici, diversi da quelli del soggetto beneficiario, soltanto per la somma necessaria a raggiungere la percentuale indicata
Criteri di valutazione
Si riportano gli aspetti caratterizzanti così come riportati nel bando “Legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 “Testo Unico in materia di sport” e s.m.i. – Criteri e procedure per la concessione dei contributi regionali in materia di impiantistica sportiva, attrezzature sportive, promozione della pratica sportiva e di iniziative e manifestazioni sportive per l’esercizio finanziario 2009. Istituzione della Commissione per la valutazione delle istanze.
Nel prossimo bando con scadenza 31 ottobre 2009 sono possibili modifiche.
Art. 31 CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI
Per il programma degli interventi, del 2009, la Regione è impegnata nella ripresa di una politica d’intervento sull’impiantistica sportiva finalizzata alla messa in sicurezza degli impianti sportivi esistenti ed al completamento delle azioni di abbattimento delle barriere architettoniche, alla ristrutturazione e riqualificazione delle strutture, alla creazione di impianti polivalenti, con l’obiettivo di rafforzare la possibilità di fruizione da parte dei cittadini, particolarmente dei bambini, degli anziani e dei soggetti diversamente abili.
Si terrà conto delle forme più adeguate di gestione degli impianti, saranno valutate le diverse tipologie di progettazione, e sarà favorita la realizzazione di nuovi impianti in zone particolarmente deprivate che svolgono una funzione di aggregazione e prevenzione al disagio sociale e quelle che prevedono soluzioni innovative di intervento attraverso l’utilizzo di materiali e tecnologie ecocompatibili.
La valutazione dei progetti sarà effettuata sulla base dei criteri di seguito indicati:
• da 0 a 10 punti per interventi che prevedono la messa a norma degli impianti sportivi esistenti in tema di sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche;
• da 0 a 10 punti in funzione diretta del rapporto tra numero degli abitanti e numero delle strutture sportive pubbliche presenti nel territorio;
• da 0 a 7 punti per la validità del piano di gestione, solo per la realizzazione di nuovi impianti sportivi;
• da 0 a 5 punti per interventi riguardanti il miglioramento degli impianti al fine di favorire l’attività sportiva delle persone diversamente abili;
• da 0 a 5 punti per progettazioni con l’utilizzo di materiali e tecnologie ecocompatibili;
• da 0 a 5 punti per interventi riguardanti impianti polifunzionali (con riferimento al numero delle attività sportive ivi svolte).
• da 0 a 5 punti per interventi che prevedono lavorazioni riguardanti il completamento dell’impianto sportivo esistente, che sono a servizio dell’impianto stesso.
Art 32, COMMI 1, 2, 3 – CONTRIBUTI PER ATTREZZATURE SPORTIVE
La crescita e l’evoluzione della domanda di sport non più finalizzato solo all’agonismo, ma al benessere fisico e ad una migliore qualità della vita, richiede oltre a spazi idonei anche attrezzature di base adeguate per la pratica delle diverse discipline.
Nell’accesso ai contributi per l’acquisto e l’installazione delle attrezzature sportive, sarà valutato il grado di corrispondenza delle stesse con la destinazione d’uso degli impianti, si terrà conto della funzione degli impianti situati in zone particolarmente deprivate dal punto di vista dei servizi collettivi che svolgono una funzione aggregativa e di prevenzione del disagio sociale nonché della possibilità di fruizione delle strutture anche da parte dei bambini.
Saranno favorite le richieste relative ad acquisti di attrezzature con destinazione specifica per l’utilizzazione degli impianti da parte delle categorie con ridotta capacità psico-motoria e, nel caso di acquisti di attrezzature con destinazione a parchi o a percorsi attrezzati, sarà tenuto conto della compatibilità delle stesse con i valori ambientali.
La valutazione dei progetti sarà effettuata sulla base dei criteri di seguito indicati:
• da 0 a 5 punti per acquisti di attrezzature con destinazione specifica per l’utilizzazione delle strutture sportive da parte di categorie con ridotta capacità psico-motoria;
• da 0 a 3 punti per acquisti di attrezzature di base idonee a consentire l’utilizzazione delle strutture sportive da parte dei bambini fino a 12 anni;
• da 0 a 5 punti per acquisti di attrezzature destinate a parchi o a percorsi attrezzati compatibili con i valori ambientali;
• da 0 a 7 punti per acquisti di attrezzature riguardo alla funzione degli impianti situati in zone particolarmente deprivate dal punto di vista dei servizi collettivi che svolgono una funzione aggregativa e di prevenzione del disagio sociale.
PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Art. 33, COMMI 1 E 2 – CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ ORDINARIA
La programmazione regionale per il 2009 è indirizzata particolarmente alla valorizzazione dello sport quale strumento di promozione della salute, ma anche di sviluppo della coesione sociale e della integrazione, con particolare riguardo ai diversamente abili, ai giovani ed alla terza età. A tal fine, si terrà conto di alcuni elementi significativi e qualificanti dei programmi di attività sportiva quali il coinvolgimento di fasce sociali più deboli e disagiate, il grado di partecipazione delle scuole, la gratuità di accesso alle attività organizzate.
Nell’accesso ai contributi per il sostegno della pratica sportiva, sarà valutato, inoltre, il periodo di attività svolta dall’organismo richiedente in favore della diffusione e promozione della pratica sportiva.
In ordine alle manifestazioni sportive sarà tenuto conto, non solo della loro concreta azione di promozione sociale dello sport, ma anche della loro ricorrenza e rilevanza, della valenza dei programmi in termini di valorizzazione e promozione del territorio.
Saranno valutati inoltre la qualità dei progetti e dei programmi di attività nell’anno.
Art. 33, comma 1 – Contributi per iniziative e manifestazioni sportive. La valutazione dei progetti sarà effettuata sulla base dei criteri di seguito indicati:
• da 0 a 3 punti per iniziative che favoriscano l’integrazione sociale (coinvolgimento di minori, anziani, diversamente abili, persone con disagio sociale, immigrati, detenuti);
• da 0 a 7 punti per il tipo di iniziativa (episodica, ricorrente, ricorrente da oltre 5 anni);
• da 0 a 5 punti in ordine alla gratuità di accesso all’iniziativa;
• da 0 a 5 punti in ordine a programmi che concorrono alla valorizzazione del territorio;
• da 0 a 5 punti per la rilevanza dell’iniziativa (dalla locale alla internazionale);
• da 0 a 7 punti per la qualità del progetto.
Art. 33, comma 2 – Contributi per l’attività della pratica sportiva. La valutazione dei progetti sarà effettuata sulla base dei criteri di seguito indicati:
• da 0 a 3 punti per attività che favoriscano l’integrazione sociale (coinvolgimento di minori, anziani, diversamente abili, persone con disagio sociale, immigrati, detenuti);
• da 0 a 5 punti in ordine alla gratuità di accesso alle attività organizzate;
• da 0 a 5 punti in relazione agli anni di attività svolta dal soggetto richiedente;
• da 0 a 7 punti per la qualità del programma di attività.
Art. 40 CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA PRATICA SPORTIVA PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
Lo sport deve essere visto come basilare diritto di tutti quale momento di accrescimento personale, di valorizzazione delle proprie capacità e di rafforzamento dell’autostima.
Lo sviluppo della pratica sportiva delle persone diversamente abili matura all’interno di un percorso partecipativo nel quale le Istituzioni rivestono un ruolo importante.
La Regione interviene a sostegno della promozione e diffusione dello sport in favore dei soggetti diversamente abili ponendo attenzione, nell’esame delle istanze per l’accesso ai contributi in parola, alle attività effettivamente svolte per la promozione sportiva dei disabili da parte degli organismi richiedenti e alla continuità delle stesse nel tempo, al loro incremento negli ultimi tre anni, nonché alla garanzia di una qualità di servizi offerta per l’idonea partecipazione degli atleti alle iniziative. Si terrà conto della massima diffusione pubblicitaria dell’evento per il coinvolgimento del pubblico, per favorire lo sviluppo di una cultura di sensibilizzazione al tema delle diverse abilità.
a) Contributi per manifestazioni ed iniziative sportive. La valutazione dei progetti sarà effettuata sulla base dei criteri di seguito indicati:
• da 0 a 7 punti per il tipo di iniziativa (episodica, ricorrente, ricorrente da oltre 5 anni);
• da 0 a 5 punti in ordine alla gratuità di accesso all’iniziativa;
• da 0 a 5 punti per la qualità dei servizi e dei sostegni offerti per la partecipazione all’iniziativa;
• da 0 a 3 punti in ordine alla massima diffusione pubblicitaria dell’evento per il coinvolgimento del pubblico;
• da 0 a 7 punti per la qualità del progetto.
b) Contributi per l’attività della pratica sportiva. La valutazione dei progetti sarà effettuata sulla base dei criteri di seguito indicati:
• da 0 a 5 punti in ordine alla gratuità di accesso alle attività organizzate;
• da 0 a 5 punti in relazione agli anni di attività svolta dal soggetto richiedente;
• da 0 a 3 punti per l’incremento, negli ultimi tre anni, del numero degli iscritti praticanti;
• da 0 a 7 punti per la qualità del programma di attività.
Documentazione richiesta per la presentazione delle domande
Art. 31 – CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI
Normativa di riferimento – Per quanto attiene la documentazione prevista per la concessione ed erogazione dei contributi, nelle more dell’adozione di apposita normativa in materia di opere e lavori pubblici, si fa riferimento a quanto previsto dalla L.R. n. 88/80 – “Norme in materia di opere e lavori pubblici” e s.m.i., dal D.Lgs. n. 163/06 e successive modificazioni e integrazioni, dall’art. 30 – “ Disposizioni in materia di opere pubbliche” della L.R. n. 9/2005 – “Finanziaria regionale per l’esercizio 2005” e dagli artt. 86 e 87 della L.R. n. 4/2006 – “Finanziaria regionale per l’esercizio 2006” e successive modificazioni e integrazioni.
La domanda di contributo, redatta utilizzando lo schema modello A/1, dovrà essere corredata della seguente documentazione:
1. deliberazione dell’organo competente con la quale l’Ente:
a) autorizza il proprio rappresentante legale a presentare formale richiesta di concessione del contributo;
b ) attesta l’immediata attuabilità dell’intervento;
c) si impegna a destinare in via esclusiva il finanziamento in questione per la realizzazione dell’intervento;
d ) assume a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza
procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell’intervento;
e ) si impegna a fornire ulteriore documentazione eventualmente richiesta dalla Regione;
f ) si impegna a tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione regionale da qualsiasi vertenza per fatto di terzi in dipendenza dell’esecuzione dei lavori e delle opere del progetto in questione;
g) si impegna a rispettare il cronoprogramma;
h) si impegna al mantenimento della specifica destinazione d’uso degli impianti nei venti anni successivi alla loro realizzazione;
i) attesta che l’opera non sia in contrasto con le previsioni del vigente strumento urbanistico del Comune, che ricada su area di proprietà comunale e che verrà eseguita nel rispetto della vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, sicurezza impianti, prevenzione incendi e sicurezza dei luoghi di lavoro;
l) dichiara eventuali agevolazioni o contributi diversi che siano stati richiesti allo stesso titolo;
m) attesta che per il Comune non è stato dichiarato il dissesto finanziario o, in detta eventualità, che alla data di formale richiesta di concessione del finanziamento sia stato approvato il piano di risanamento e l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
n) attesta la congruità dei costi previsti per la realizzazione dell’intervento oggetto della richiesta di contributo;
o) si impegna ad inviare alla competente Direzione Regionale, in caso di ammissione a contributo, il regolamento d’uso degli impianti sportivi esistenti oggetto di contributo ,debitamente approvato, oppure si impegna ad adottare lo stesso strumento, nel caso di nuovi impianti, riportante le modalità che l’uso degli impianti sportivi rimanga per una parte a disposizione del pubblico;
2. dettagliata relazione sui lavori da effettuare, fino alla concorrenza dell’importo a base d’asta corredata del quadro tecnico-economico di previsione stilato come prescritto dall’art. 7 della L.R. n. 88/80 e s.m.i.(D.P.R. n. 554/99);
3. articolato piano di gestione dell’impianto sportivo, per il quale si richiede il contributo, da cui risulti la capacità di gestire per le annualità successive il normale funzionamento dello stesso (documentazione richiesta per la sola realizzazione di nuovi impianti sportivi).
Il Comune provvederà all’approvazione del progetto definitivo e del quadro tecnico economico entro 120 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo, e, all’approvazione del progetto esecutivo entro i successivi 60 giorni. L’atto di approvazione del progetto esecutivo, unitamente ai pareri ed alla documentazione tecnica-amministrativa prescritta, dovrà essere trasmesso alla Direzione Regionale Beni e Attività Culturali, Sport – Area 04 – Interventi per lo Sport.
Ciascun Ente potrà presentare fino a due domande per la stessa tipologia indicandone la priorità.
Si specifica che i contributi per impiantistica sportiva sono destinati per le seguenti tipologie di intervento:
– messa a norma e abbattimento delle barriere architettoniche;
– completamento degli impianti sportivi esistenti;
– recupero e ristrutturazione degli impianti sportivi esistenti;
– realizzazione di nuovi impianti sportivi.
Art. 32, COMMI 1, 2, 3 – CONTRIBUTI PER ATTREZZATURE SPORTIVE
La domanda di contributo, redatta utilizzando lo schema modello A/2, dovrà essere corredata della seguente documentazione:
– scheda anagrafica (modello B);
– curriculum dell’organismo richiedente (con esclusione degli Enti pubblici);
– descrizione delle attrezzature e loro destinazione;
– relazione sull’attività sportiva da svolgersi nel 2009, per la quale si intende utilizzare le attrezzature oggetto di richiesta di contributo;
– piano finanziario con indicazione del dettagliato preventivo di spesa, fornito da rivenditori autorizzati;
– dichiarazione su eventuali agevolazioni o contributi diversi che siano stati richiesti allo stesso titolo;
– atto costitutivo dell’ente nonché statuto vigente;
– copia del verbale d’assemblea dell’associazione con cui si approva la spesa per la quale si chiede il contributo (nel caso di soggetti pubblici: copia del provvedimento di approvazione della spesa);
– fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante (con esclusione degli Enti pubblici).
Art. 33, COMMI 1 E 2 – CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ ORDINARIA
La domanda di contributo, redatta utilizzando lo schema modello A/3 per iniziativa o manifestazione sportiva e/o lo schema modello A/4 per attività della pratica ordinaria sportiva, dovrà essere corredata della seguente documentazione:
– scheda anagrafica (modello B);
– curriculum dell’organismo richiedente (con esclusione degli Enti pubblici);
– relazione illustrativa dettagliata con indicazione dei tempi e dei luoghi di realizzazione;
– piano finanziario con indicazione del preventivo dettagliato di spesa, dei mezzi finanziari disponibili e delle fonti di provenienza;
– dichiarazione su eventuali agevolazioni o contributi diversi che siano stati richiesti allo stesso titolo;
– atto costitutivo dell’ente nonché statuto vigente;
– copia del verbale d’assemblea dell’associazione con cui si approva la spesa per la quale si chiede il contributo (nel caso di soggetti pubblici: copia del provvedimento di approvazione della spesa);
– fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante (con esclusione degli Enti pubblici).
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Art. 40 – CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA PRATICA SPORTIVA PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
La domanda di contributo, redatta utilizzando lo schema modello A/5 per iniziativa o manifestazione sportiva e/o lo schema modello A/6 per attività della pratica sportiva, dovrà essere corredata della seguente documentazione:
– scheda anagrafica (modello B);
– curriculum dell’organismo richiedente (con esclusione degli Enti pubblici);
– relazione illustrativa dettagliata con indicazione dei tempi e dei luoghi di realizzazione;
– piano finanziario con indicazione del preventivo dettagliato di spesa, dei mezzi finanziari disponibili e delle fonti di provenienza;
– dichiarazione su eventuali agevolazioni o contributi diversi che siano stati richiesti allo stesso titolo;
– atto costitutivo dell’ente nonché statuto vigente;
– elenco nominativo dei tesserati dell’organismo richiedente, distinto per le persone diversamente abili con relativa tipologia di disabilità e indicazione della disciplina sportiva praticata;
– copia del verbale d’assemblea dell’associazione con cui si approva la spesa per la quale si chiede il contributo;
– fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante.
Modalità di partecipazione
La domanda di contributo, debitamente compilata, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organismo richiedente e corredata della documentazione prevista, dovrà essere trasmessa, entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. L’istanza deve essere presentata in carta semplice, utilizzando l’apposita modulistica allegata al presente atto, su cui va applicata una marca da bollo del valore di 14,62 euro, con esclusione dei soggetti esenti per legge.
La domanda può essere spedita a mezzo posta, nel qual caso farà fede la data del timbro postale, a:
Regione Lazio – Dipartimento Sociale – Direzione Beni e Attività Culturali, Sport – Area Interventi per lo Sport 04
via R.R. Garibaldi, 7
00145 Roma, oppure consegnata a mano al “Servizio Spedizione e Accettazione” della Regione Lazio – Via R.R. Garibaldi, 7 – 00145 Roma.
Nel caso che un soggetto voglia fare richieste per più articoli e/o tipologie, le stesse dovranno essere inviate in plichi separati e contenenti ognuna la documentazione prevista dai rispettivi articoli.
La domanda deve essere redatta secondo il modello predisposto dalla Regione Lazio con i seguenti documenti: relazione sull’attività sportiva che svolge il soggetto proponente; elenco o preventivo analitico delle attrezzature da acquistare; copia statuto e atto costitutivo; piano finanziario che contenga la dichiarazione delle entrate e delle uscite e disavanzo; ogni allegato deve essere firmato dal rappresentante legale
Si prevede che con il Bando relativo all’anno 2009, ancora da pubblicare, vengano snellite le procedure con l’informatizzazione per consentire la presentazione on line delle richieste
Per informazioni
Regione Lazio, Assessorato cultura, spettacolo, turismo e sport, via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma; tel. 06 51684268 (segreteria Assessore Giulia Rodano) ; Rif chiedere Area interventi per lo sport, Direzione beni e attività culturali e sport
e-mail: asscultura@regione.lazio.it; sport@regione.lazio.it
sito internet: www.regione.lazio.it cliccare sotto sport e turismo
Riferimenti normativi
Legge regionale 20 Giugno 2002, n. 15 “Testo unico in materia di sport“
Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 10 luglio 2002, n. 19, Supplemento ordinario n. 5.