Normative: gli strumenti di finanziamento per lo sport

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Horseshowjumping, si occupa di informare i nostri lettori, sulle normative che regolamentano gli strumenti di finanziamento per lo sport.
In questa occasione affrontiamo gli strumenti d’intervento applicabli a chi opera nella Regione Lazio.
La Legge regionale 20 Giugno 2002, n. 15 “Testo unico in materia disport“ prevede specifici strumenti d’intervento sia perquanto riguarda l’impiantistica sportiva e le attrezzature sportivesia per quanto riguarda le attività di sensibilizzazione einformazione sul territorio per specifiche fasce di utenza.
Il sostegno per gli interventi strutturali è rivolto esclusivamente agli enti locali.
Per gli Operatori privati è accessibile il Credito sportivo.
Le richieste devono essere presentate entro il 31 ottobre di ciascunanno. Più in particolare rientrano tra i beneficiari gli entilocali sia singoli che associati. Tra le spese ammissibili rientrano:a) l’adeguamento degli impianti esistenti alla vigente normativa inmateria di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche;b) il recupero funzionale e la straordinaria manutenzione degliimpianti sportivi esistenti per migliorarne l’uso el’organizzazione sul piano tecnico-funzionale ed economico; c)l’ampliamento d’impianti sportivi o la realizzazione di nuoviimpianti, soprattutto nelle aree carenti. E’ attribuita prioritàalle richieste relative ad attrezzature con destinazione specifica daparte di categorie con ridotta capacità psico-motoria. Lamisura massima del contributo a fondo perduto può coprire finoall’80% della spesa ritenuta ammissibile, fermo restando che laRegione non potrà erogare un importo superiore a 500.000,00euro rispetto all’intero importo del progetto indicato nellarichiesta di contributo. Sono ammissibili anche le spese di gestionerelative all’ utilizzo degli impianti sportivi.
Per l’attrezzistica sportiva i cui beneficiari sono gli enti locali,gli istituti scolastici, lefederazioni sportive, gli enti di promozione sportiva riconosciutidal Coni e le società o le associazioni sportive a caratteredilettantistico ad essi affiliate, la misura massima del contributo afondo perduto può coprire fino all’80% della spesaammissibile nel caso di Enti locali, e fino al 70% negli altri casi.
L’erogazione del contributo avviene successivamenteall’installazione delle attrezzature e a seguito dellapresentazione del consuntivo debitamente corredato dei giustificatividi spesa.
La promozione delle attività sportive e per lo svolgimento dell’attività ordinaria esostegno agli anziani e disabili. Sono beneficiari gli entilocali, gli istituti scolastici, le federazioni sportive, aglienti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e le societàod associazioni sportive a carattere dilettantistico ad essiaffiliate,
Le attività previste riguardano in particolare:
a) Realizzazione d’iniziative emanifestazioni sportive dirette a promuovere la pratica sportiva e laconoscenza delle varie discipline. E’ concesso, altresì,un contributo agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coninonché alle società ed alle associazioni sportive acarattere dilettantistico ad essi affiliate, per sostenere l’attivitàordinaria svolta dagli stessi per l’esercizio della praticasportiva, con particolare riferimento a quella rivolta ai minori e aidisabili. Contributi: fino al 70% delle spese ammissibili. Vale lacumulabili con altri finanziamenti pubblici, diversi da quelli delsoggetto beneficiario, soltanto per la somma necessaria a raggiungerela percentuale indicata e comunque non oltre il deficit complessivo b) Famiglie in condizioni di disagioeconomico. Si prevedono dei “buoni”, denominati buoni sport,finalizzati alla copertura totale o parziale delle speseeffettivamente sostenute dalle stesse per consentire ai figli minorie agli anziani a carico di praticare l’attività sportiva. Ibuoni sport possono essere spesi presso strutture presenti sulterritorio regionale gestite da soggetti pubblici e/o privati.c) Disabili. Spese ammissibili:a) spese di trasporto e di sostegno relative all’attivitàsportiva di atleti portatori di handicap; b) spese per l’acquistodi speciali attrezzature necessarie per l’esercizio delle attivitàsportive; c) spese per la formazione e la collaborazione diistruttori specializzati; d) manifestazioni sportive che abbiano perscopo l’abilitazione, il miglioramento delle condizioni e la pienaintegrazione nella società delle persone diversamente abilicon deficit mentale, fisico e sensoriale; e) attività distudio, ricerca e sperimentazione, con particolare riferimentoall’individuazione di tecnologie avanzate; f) altre iniziative,quali mostre, convegni e seminari di rilevanza regionale e nazionale.Contributi fino al 70% della spesa ammissibile. Sono cumulabili conaltri finanziamenti pubblici, diversi da quelli del soggettobeneficiario, soltanto per la somma necessaria a raggiungere lapercentuale indicata Criteri divalutazione Siriportano gli aspetti caratterizzanti così come riportati nelbando “Legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 “Testo Unico inmateria di sport” e s.m.i. – Criteri e procedure per la concessionedei contributi regionali in materia di impiantistica sportiva,attrezzature sportive, promozione della pratica sportiva e diiniziative e manifestazioni sportive per l’esercizio finanziario2009. Istituzione della Commissione per la valutazione delle istanze. Nelprossimo bando con scadenza 31 ottobre 2009 sono possibili modifiche.

Art. 31 CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI Per il programma degli interventi, del 2009, la Regione è impegnata nella ripresa di una politica d’intervento sull’impiantistica sportiva finalizzata alla messa in sicurezza degli impianti sportivi esistenti ed al completamento delle azioni di abbattimento delle barriere architettoniche, alla ristrutturazione e riqualificazione delle strutture, alla creazione di impianti polivalenti, con l’obiettivo di rafforzare la possibilità di fruizione da parte dei cittadini, particolarmente dei bambini, degli anziani e dei soggetti diversamente abili. Si terrà conto delle forme più adeguate di gestione degli impianti, saranno valutate le diverse tipologie di progettazione, e sarà favorita la realizzazione di nuovi impianti in zone particolarmente deprivate che svolgono una funzione di aggregazione e prevenzione al disagio sociale e quelle che prevedono soluzioni innovative di intervento attraverso l’utilizzo di materiali e tecnologie ecocompatibili. La valutazione dei progetti sarà effettuata sulla base dei criteri di seguito indicati: • da 0 a 10 punti per interventi che prevedono la messa a norma degli impianti sportivi esistenti in tema di sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche; • da 0 a 10 punti in funzione diretta del rapporto tra numero degli abitanti e numero delle strutture sportive pubbliche presenti nel territorio; • da 0 a 7 punti per la validità del piano di gestione, solo per la realizzazione di nuovi impianti sportivi; • da 0 a 5 punti per interventi riguardanti il miglioramento degli impianti al fine di favorire l’attività sportiva delle persone diversamente abili; • da 0 a 5 punti per progettazioni con l’utilizzo di materiali e tecnologie ecocompatibili; • da 0 a 5 punti per interventi riguardanti impianti polifunzionali (con riferimento al numero delle attività sportive ivi svolte). • da 0 a 5 punti per interventi che prevedono lavorazioni riguardanti il completamento dell’impianto sportivo esistente, che sono a servizio dell’impianto stesso.
Art 32, COMMI 1, 2, 3 – CONTRIBUTI PER ATTREZZATURE SPORTIVE
La crescita e l’evoluzione della domanda di sport non più finalizzato solo all’agonismo, ma al benessere fisico e ad una migliore qualità della vita, richiede oltre a spazi idonei anche attrezzature di base adeguate per la pratica delle diverse discipline. Nell’accesso ai contributi per l’acquisto e l’installazione delle attrezzature sportive, sarà valutato il grado di corrispondenza delle stesse con la destinazione d’uso degli impianti, si terrà conto della funzione degli impianti situati in zone particolarmente deprivate dal punto di vista dei servizi collettivi che svolgono una funzione aggregativa e di prevenzione del disagio sociale nonché della possibilità di fruizione delle strutture anche da parte dei bambini. Saranno favorite le richieste relative ad acquisti di attrezzature con destinazione specifica per l’utilizzazione degli impianti da parte delle categorie con ridotta capacità psico-motoria e, nel caso di acquisti di attrezzature con destinazione a parchi o a percorsi attrezzati, sarà tenuto conto della compatibilità delle stesse con i valori ambientali.
La valutazione dei progetti sarà effettuata sulla base dei criteri di seguito indicati: • da 0 a 5 punti per acquisti di attrezzature con destinazione specifica per l’utilizzazione delle strutture sportive da parte di categorie con ridotta capacità psico-motoria; • da 0 a 3 punti per acquisti di attrezzature di base idonee a consentire l’utilizzazione delle strutture sportive da parte dei bambini fino a 12 anni; • da 0 a 5 punti per acquisti di attrezzature destinate a parchi o a percorsi attrezzati compatibili con i valori ambientali; • da 0 a 7 punti per acquisti di attrezzature riguardo alla funzione degli impianti situati in zone particolarmente deprivate dal punto di vista dei servizi collettivi che svolgono una funzione aggregativa e di prevenzione del disagio sociale.
PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE Art. 33, COMMI 1 E 2 – CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ ORDINARIA
La programmazione regionale per il 2009 è indirizzata particolarmente alla valorizzazione dello sport quale strumento di promozione della salute, ma anche di sviluppo della coesione sociale e della integrazione, con particolare riguardo ai diversamente abili, ai giovani ed alla terza età. A tal fine, si terrà conto di alcuni elementi significativi e qualificanti dei programmi di attività sportiva quali il coinvolgimento di fasce sociali più deboli e disagiate, il grado di partecipazione delle scuole, la gratuità di accesso alle attività organizzate. Nell’accesso ai contributi per il sostegno della pratica sportiva, sarà valutato, inoltre, il periodo di attività svolta dall’organismo richiedente in favore della diffusione e promozione della pratica sportiva. In ordine alle manifestazioni sportive sarà tenuto conto, non solo della loro concreta azione di promozione sociale dello sport, ma anche della loro ricorrenza e rilevanza, della valenza dei programmi in termini di valorizzazione e promozione del territorio. Saranno valutati inoltre la qualità dei progetti e dei programmi di attività nell’anno.
Art. 33, comma 1 – Contributi per iniziative e manifestazioni sportive. La valutazione dei progetti sarà effettuata sulla base dei criteri di seguito indicati:
• da 0 a 3 punti per iniziative che favoriscano l’integrazione sociale (coinvolgimento di minori, anziani, diversamente abili, persone con disagio sociale, immigrati, detenuti); • da 0 a 7 punti per il tipo di iniziativa (episodica, ricorrente, ricorrente da oltre 5 anni); • da 0 a 5 punti in ordine alla gratuità di accesso all’iniziativa; • da 0 a 5 punti in ordine a programmi che concorrono alla valorizzazione del territorio; • da 0 a 5 punti per la rilevanza dell’iniziativa (dalla locale alla internazionale); • da 0 a 7 punti per la qualità del progetto.
Art. 33, comma 2 – Contributi per l’attività della pratica sportiva. La valutazione dei progetti sarà effettuata sulla base dei criteri di seguito indicati:
• da 0 a 3 punti per attività che favoriscano l’integrazione sociale (coinvolgimento di minori, anziani, diversamente abili, persone con disagio sociale, immigrati, detenuti); • da 0 a 5 punti in ordine alla gratuità di accesso alle attività organizzate; • da 0 a 5 punti in relazione agli anni di attività svolta dal soggetto richiedente; • da 0 a 7 punti per la qualità del programma di attività.
Art. 40 CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA PRATICA SPORTIVA PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
Lo sport deve essere visto come basilare diritto di tutti quale momento di accrescimento personale, di valorizzazione delle proprie capacità e di rafforzamento dell’autostima. Lo sviluppo della pratica sportiva delle persone diversamente abili matura all’interno di un percorso partecipativo nel quale le Istituzioni rivestono un ruolo importante. La Regione interviene a sostegno della promozione e diffusione dello sport in favore dei soggetti diversamente abili ponendo attenzione, nell’esame delle istanze per l’accesso ai contributi in parola, alle attività effettivamente svolte per la promozione sportiva dei disabili da parte degli organismi richiedenti e alla continuità delle stesse nel tempo, al loro incremento negli ultimi tre anni, nonché alla garanzia di una qualità di servizi offerta per l’idonea partecipazione degli atleti alle iniziative. Si terrà conto della massima diffusione pubblicitaria dell’evento per il coinvolgimento del pubblico, per favorire lo sviluppo di una cultura di sensibilizzazione al tema delle diverse abilità.
a) Contributi per manifestazioni ed iniziative sportive. La valutazione dei progetti sarà effettuata sulla base dei criteri di seguito indicati: • da 0 a 7 punti per il tipo di iniziativa (episodica, ricorrente, ricorrente da oltre 5 anni); • da 0 a 5 punti in ordine alla gratuità di accesso all’iniziativa; • da 0 a 5 punti per la qualità dei servizi e dei sostegni offerti per la partecipazione all’iniziativa; • da 0 a 3 punti in ordine alla massima diffusione pubblicitaria dell’evento per il coinvolgimento del pubblico; • da 0 a 7 punti per la qualità del progetto.
b) Contributi per l’attività della pratica sportiva. La valutazione dei progetti sarà effettuata sulla base dei criteri di seguito indicati:
• da 0 a 5 punti in ordine alla gratuità di accesso alle attività organizzate; • da 0 a 5 punti in relazione agli anni di attività svolta dal soggetto richiedente; • da 0 a 3 punti per l’incremento, negli ultimi tre anni, del numero degli iscritti praticanti; • da 0 a 7 punti per la qualità del programma di attività.

Documentazione richiesta per la presentazione delle domande

Art. 31 – CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI
Normativa di riferimento – Per quanto attiene la documentazione prevista per la concessione ed erogazione dei contributi, nelle more dell’adozione di apposita normativa in materia di opere e lavori pubblici, si fa riferimento a quanto previsto dalla L.R. n. 88/80 – “Norme in materia di opere e lavori pubblici” e s.m.i., dal D.Lgs. n. 163/06 e successive mo

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