Equitazione in sicurezza, la legge in caso di infortuni

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cavallo in branco

Un quadro di insieme per la sicurezza equestre

Per la rubrica “Equitazione in sicurezza”, torniamo a parlare della Legge in caso di infortuni, la prima parte la trovi qui. Il rischio è particolarmente alto in occasione delle competizioni che si svolgono fuori dai centri ippici, in siti allestiti solo per la specifica manifestazione: in siffatte situazioni è più difficile prevedere i pericoli: Nel caso concreto spetta al giudice stabilire se l’attività di organizzazione di una gara sportiva deve essere considerata come esercizio di attività pericolasa.

La valutazione dell’evento

Di solito la distinzione viene posta tra attività che rende probabile il verificarsi dell’evento dannoso ed attività normalmente innocua. Non è difficile prevedere che l’attività di organizzazione di un concorso ippico sarà valutata dai giudici con particolare rigore. Senza dubbio sarebbe più corretto sviluppare l’argomento con ulteriori precisazioni e/o distinzioni giuridiche, ma l’intento in questo caso è solo quello di offrire un quadro di insieme, pro sicurezza equestre.

In tale ottica ho volutamente privilegiato la chiarezza a scapito della precisione, confidando nell’indulgenza dei miei colleghi giuristi. Per quanto sopra converrete con me che è indispensabile assicurarsi, anzi è indispensabile assicurarsi bene.

Un grave infortunio può avere conseguenze drammatiche sul patrimonio di un’azienda o sul patrimonio di un singolo individuo. A questo proposito vi ricordo che, nell’ipotesi di insolvenza dell’associazione sportiva (centro ippico X), le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione (Presidente, istruttore, organizzatore di una manifestazione, ecc.) rispondono personalmente e solidamente delle obbligazioni assunte.

L’importanza di una corretta polizza assicurativa

Il regime della responsabilità personale è diverso o comunque più articolato nell’ipotesi di gestione da parte di società. Il centro ippico, l’istruttore, il proprietario del cavallo il cavaliere e l’organizzatore di una manifestazione equestre dovrebbero essere tutti assicurati per i danni a terzi.
Inoltre il cavaliere e l’istruttore dovrebbero stipulare una buona polizza per gli infortuni e la malattia.

Anche in questa materia la casistica è infinita ed ogni situazione è a sè. Verificate attentamente con il vostro assicuratore le esclusioni, i limiti territoriali e i massimali delle polizze.

Analizzate minuziosamente tutte le singole fattispecie per le quali intendete essere garantiti. Spesso i gestori dei maneggi non hanno la consapevolezza che la polizza del centro non è operante in particolari situazioni: il noleggio del cavallo, le passeggiate al di fuori dell’impianto, l’organizzazione delle gare, l’attività agonistica.

Se avete evidenziato casi di dubbia copertura assicurativa fatevi rilasciare dall’assicuratore idonee precisazioni/appendici, rigorosamente per iscritto. Quando si stipula una polizza si ha l’impressione che sia tutto compreso, mentre quando si verifica un sinistro si ha l’impressione che sia tutto escluso. Meglio chiarirsi prima.

Negli ultimi anni le federazioni sportive hanno fatto passi da gigante, stipulando valide convenzioni multirischi, nell’interesse degli enti affiliati, degli atleti e dei proprietari dei cavalli. Ciò è meritevole ma si può fare di più, soprattutto in punto massimali delle polizza infortuni.
Considerate che le convenzioni assicurative multirischi, possono variare nel tempo e considerate altresì che, di solito è possibile colmare eventuali carenze (ad esempio in punto congruità dei massimali), stipulando condizioni aggiuntive particolari.

In ogni caso prima di stipulare polizze inutili o doppioni di polizze giià in essere, è bene consultare gli addetti delle federazioni sportive. Ricordate, da ultimo che una buona polizza asscirativa può tenervi indenni dalle conseguenze civili (economiche) di un infortu nio, ma non può mettervi al riparo dalle possibili cobseguenze penali, soprattutto nell’ipotesi di lesioni personali gravi o decesso dell’infortunato.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di qualche anno fa il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri il quale istituisce l’assicurazione infortuni obbligatoria per atleti, tecnici e dirigenti tesserati con le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportive riconosciuti dal Coni.

da “L’Equitazione in sicurezza” Avv. Giuseppe Attinà – Accorgimenti e consigli – Norme e sentenze

© Riproduzione riservata.

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