Incidenti a cavallo durante le lezioni o i trekking: la responsabilità dell’istruttore e del centro ippico
La pratica equestre, sia essa vissuta nell’ambito della didattica in campo o attraverso l’escursionismo all’aperto, porta con sé un coefficiente di rischio connaturato alla natura stessa del cavallo, animale imprevedibile e sottratto al totale dominio umano. Quando si verifica un incidente che coinvolge un allievo o un partecipante a un trekking, la questione giuridica si sposta inevitabilmente sul terreno della responsabilità civile e penale del centro ippico, del direttore del campo e dell’istruttore o guida di riferimento.
Dal punto di vista civilistico, la giurisprudenza tende a inquadrare la responsabilità dell’istruttore e della struttura nell’alveo della responsabilità contrattuale (o da contatto sociale qualificato), derivante dall’iscrizione al corso o dalla partecipazione all’attività mercé il pagamento di una quota o di un corrispettivo. Ciò significa che l’istruttore è tenuto a un obbligo di protezione e vigilanza: deve valutare l’effettivo grado di preparazione dell’allievo, abbinarlo a un cavallo idoneo per indole ed esperienza, e sorvegliare lo svolgimento dell’attività adottando tutte le cautele necessarie a prevenire situazioni di pericolo.
Un tema cruciale riguarda il valore giuridico delle cosiddette liberatorie o scritture private di scarico di responsabilità che i maneggi fanno spesso sottoscrivere prima di montare in sella. Tali moduli non costituiscono una patente d’immunità totale per la struttura. Secondo i principi generali dell’ordinamento italiano, il patto preventivo di esonero da responsabilità è nullo se volto a escludere o limitare la responsabilità per dolo o colpa grave. Di conseguenza, se l’incidente deriva da un’evidente negligenza dell’istruttore, come l’aver affidato un cavallo intrattabile a un principiante o l’aver condotto un gruppo su percorsi non idonei, la liberatoria non salverà il gestore dalle proprie conseguenze risarcitorie.
Per andare esente da responsabilità, il centro ippico dovrà dimostrare l’interruzione del nesso causale, provando che l’evento dannoso è stato determinato esclusivamente da un fattore imprevedibile, inevitabile o da una condotta abnorme, imprudente e imprevedibile del cavaliere stesso (il cosiddetto fortuito o concorso di colpa).
La prudenza nella gestione quotidiana e la rigorosa valutazione dei rischi restano pertanto i migliori strumenti di tutela per i professionisti del settore.
A cura dell’Avv. Giulia Matranga
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